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L'iva agevolata al 10% si applica anche all'elettricità necessaria per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti da unità immobiliari esclusivamente residenziali, che attualmente pagano l'ava al 22%.  Lo rende noto l'Unione Nazionale Consumatori dopo alcuni chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Gli italiani che abitano in condominio hanno sempre pagato l'iva al 22% per la luce delle parti comuni dato che è stata sempre considerata utenza a uso non domestico.

Ora, dopo questo interpello, gli amministratori di condominio potranno chiedere l'applicazione dell'iva agevolata ai loro gestori come uso domestico.

Le parti condominiali, infatti, non possono essere considerate come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini. Perciò, si ritiene che l'aliquota iva ridotta, vada applicata anche alle forniture di energia elettrica di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale.

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