Telefono: +39 011343202 | E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Vivere in condominio non è facile, soprattutto se le unità immobiliari sono numerose e gli inquilini irrequieti. Di fatto, chi abita in condominio si trova a dover affrontare una convivenza forzata, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di possibili litigi e controversie.

Da un punto di vista giuridico, il miglior modo di tutelarsi è quello di bussare alle porte della giustizia per ottenere un provvedimento del giudice. Questa strada, però, non è sicuramente la più breve e nemmeno la più economica.

Ecco allora che, per far desistere i vicini dal reiterare le proprie condotte illecite, è possibile invitarli bonariamente a cessare dalle loro azioni in modo da risolvere la situazione in maniera amichevole.

Il primo passo per affrontare i vicini molesti è quello di inviare loro una formale comunicazione scritta con cui si invita a rispettare le regole e a non infrangerle in futuro.

La diffida deve contenere espressamente l'invito a cessare dal reiterare la propria condotta molesta, pena il ricorso all'autorità giudiziaria competente.

 

Se i vicini arrecano molestia e si vive in condominio, l'amministratore può essere coinvolto se la condotta illecita coinvolge anche una parte comune del condominio oppure viola il regolamento.

In altre parole, l'amministratore è tenuto a intervenire solo se il comportamento incivile degli inquilini tocchi una delle sue competenze; in caso contrario, egli non potrà essere coinvolto nella vicenda, nel senso che non gli si potrà chiedere di intervenire per redarguire il condomino molesto.

E così, se uno degli inquilini imbratta le parti comuni, oppure non rispetta le fasce di silenzio stabilite nel regolamento, allora l'amministratore dovrà intervenire per chiedere il rispetto delle norme condominiali, magari provvedendo egli stesso a inviare una lettera di diffida oppure comminando una multa qualora il regolamento gliene dia facoltà.

In tutte le altre ipotesi, quando la molestia è arrecata solo al vicino, allora l'amministratore non avrà alcuna competenza a riguardo.

Se la lettera di diffida non sortisce effetti, prima di adire il giudice si potrà tentare la via della mediazione. In ambito condominiale la mediazione è obbligatoria in caso di liti condominiali che derivano dal mancato rispetto o dall'errata applicazione delle norme del Codice civile relative al condominio.

Restano invece escluse dalla mediazione obbligatoria le questioni di vicinato, quelle cioè che riguardano i rapporti tra i proprietari, ossia le proprietà private. È il caso, appunto, del vicino molesto perché ascolta la tv a tutto volume.

Mentre sono soggette al procedimento di mediazione le liti tra condominio e condòmini e quelle tra questi ultimi e l'amministratore, ne restano invece escluse le controversie in cui il condominio venga a contrapporsi ad un soggetto terzo.

L'azione civile dovrà essere calibrata a seconda della richiesta: ad esempio, nel caso di immissioni di qualsiasi tipo (sonore, olfattive, ecc.), bisognerà chiedere al giudice l'applicazione dell'art. 844 del codice civile e, di conseguenza, l'ordine di cessare la molestia e di risarcire i danni patiti.

Nei casi più gravi, si possono affrontare i vicini molesti promuovendo un'azione penale in piena regola. Alcune condotte possono infatti costituire reato oltre che rappresentare una violazione delle norme del vivere civile.

Altro reato che può essere commesso in condominio è quello di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.). Lo stalking diventa condominiale quando una persona è vittima di una sistematica ed ininterrotta serie di condotte moleste, rese ancor più intollerabili dalla forzosa comunione condominiale che facilita l'insorgere di uno stato d'ansia e di un fondato timore di irriducibile e continua esposizione agli atti persecutori altrui.

In pratica, le molestie e le minacce ripetute nel tempo, quando commesse in condominio, si trasformano facilmente in stalking, in quanto la convivenza forzata nello stesso edificio rende ancora più intollerabili le angherie subite, favorendo la produzione di uno di quegli eventi che connotano il reato di atti persecutori.

RICHIEDI UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
Siamo a tua disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni

Contattaci ora